Il lavoro nella ristorazione è spesso legato a turni variabili, anche nei fine settimana e nei festivi. Ma il diritto al riposo è garantito dal CCNL FIPE e dalle norme generali sul lavoro.
Vediamo in modo chiaro quali riposi spettano e come vanno gestiti.
🗓 Riposo settimanale
Secondo il CCNL FIPE e l’art. 9 del D.lgs. 66/2003:
Ogni lavoratore ha diritto a 1 giorno intero di riposo ogni 7 giorni
Deroga: Il periodo di riposo consecutivo non deve, in ogni caso, essere tassativamente fruito ogni 7 giorni, ma può essere calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.
Il riposo può non coincidere con la domenica, ma deve essere garantito
Deve essere consecutivo (almeno 24 ore) e non frazionabile
⚠️ Il giorno di riposo non può essere sostituito con un’indennità economica: va obbligatoriamente fruito.
🌓 Riposo giornaliero
Ogni lavoratore ha diritto a 11 ore consecutive di riposo tra la fine di un turno e l’inizio del successivo.
Esempio:
Se un turno finisce alle 23:00, il successivo non può iniziare prima delle 10:00 del giorno dopo.
🎉 Lavoro nei giorni festivi
I giorni festivi riconosciuti sono (tra gli altri):
1 gennaio
Pasqua e Lunedì dell’Angelo
25 aprile
1 maggio
2 giugno
15 agosto
1 novembre
8 dicembre
25 e 26 dicembre
Se si lavora in un festivo:
Il lavoratore ha diritto a una maggiorazione economica (es. +20%)
☑️ Lavoro domenicale
Nel settore della ristorazione è normale lavorare la domenica. In questi casi:
La domenica è considerata lavoro ordinario
Il giorno di riposo può cadere in qualsiasi altro giorno della settimana
È prevista la maggiorazione del 10%
📋 Posso lavorare 7 giorni consecutivi?
A fronte di esigenze aziendali, fermo restando il rispetto del riposo settimanale così come previsto dalla legge e dal CCNL FIPE.
⚠️ Il mancato rispetto del riposo settimanale può portare a sanzioni per il datore di lavoro e richieste risarcitorie da parte del lavoratore.
💬 Cosa succede se non mi fanno riposare?
Il lavoratore può:
Fare segnalazione interna o scritta
Chiedere il recupero del riposo non fruito
Rivolgersi a un sindacato, all’Ispettorato del lavoro o a un consulente
📎 Riferimenti utili:
Art. 110 e seguenti – CCNL Pubblici Esercizi